Con sentenza n. 318 pubblicata il 26.7.2019, la Corte d’Appello di Genova ha stabilito la giurisdizione del Giudice italiano a conoscere di una impugnativa di licenziamento comminato da una Compagnia di navigazione americana nei confronti di un marittimo italiano, ma con contratto concluso all’estero.
Il lavoratore, assistito dagli avvocati del Team Tutelati (Avv.ti Ferrari, Bravin e Schettino) era ricorso in appello alla Corte genovese dopo che l‘impugnativa del licenziamento avanti il Tribunale di La Spezia era stata rigettata per carenza di giurisdizione del Giudice italiano, essendo il contratto concluso ed eseguito all’estero nel corso dei 25 anni di rapporto tra il marittimo e la Compagnia di navigazione americana.
La Corte genovese, al contrario, ha ritenuto sussistere la giurisdizione del Giudice Italiano in base all’ultimo dei criteri di collegamento previsti dalla nostra legge di diritto internazionale privato, individuando il giudice competente nell’autorità giudiziaria del luogo di cessazione del rapporto di lavoro (art. 3, 2° comma, 2° periodo della L.218/1995 e art. 603 Cod. Nav.). La Corte, accogliendo la tesi dei difensori del marittimo, ha ritenuto che il licenziamento fosse avvenuto “per fatti concludenti” mediante la mancata chiamata al nuovo imbarco del lavoratore che era stato fatto sbarcare e rientrare al proprio domicilio in La Spezia. L’avvenuta mancata comunicazione di nuovo imbarco, che il lavoratore avrebbe dovuto ricevere stando al proprio domicilio in Italia e che avrebbe perfezionato il nuovo contratto di arruolamento, ha determinato per la Corte genovese, il criterio di collegamento con il Giudice nazionale. La Corte ha inoltre considerato irrilevante che l’ultimo contratto di arruolamento sottoscritto tra la Compagnia e il marittimo prevedesse la devoluzione di tutte le controversie ad un Arbitrato Estero, che avrebbe dovuto giudicare secondo la legge delle Bahamas: essendo per l’ordinamento italiano la tutela del lavoratore nei confronti del licenziamento illegittimo un “diritto indisponibile”, tale clausola arbitrale deve ritenersi radicalmente nulla.
La controversia ritornerà quindi al Tribunale di La Spezia, quale Giudice del Lavoro, per la decisione sulla legittimità o meno del licenziamento.