Covid-19: proroga parziale del divieto di licenziamento dopo il 17 agosto 2020.

Come preannunciato dal Ministro dell’Economia (vedi conclusione dell’articolo: https://www.tutelati.eu/covid-19-quali-sono-i-licenziamenti-vietati-e-quali-quelli-possibili-quali-sono-i-futuri-scenari/) con l’art. 14 del Decreto Agosto (D.L. 14.8.2020, n. 104) il Governo ha prorogato il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo già in vigore fino al 17 agosto 2020, prevendendo alcune eccezioni ed una durata variabile dello stesso.

Vediamo nel dettaglio.

A differenza di quanto accadeva nel periodo emergenziale precedente, il datore di lavoro potrà licenziare per giustificato motivo oggettivo nei seguenti casi:

  • cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, neppure parziale, dell’attività;
  • accordi collettivi aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e limitatamente a quei lavoratori che scelgano di aderire a tale accordo e a cui viene riconosciuta l’indennità NaSpi di cui all’art. 1 del D. Lgs. 4.3.2015, n. 22;
  • fallimento della società, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la sua cessazione.

Come nel periodo precedente, il divieto di licenziamento non vale neppure per le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto dal nuovo appalatatore subentrato nell’appalto, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Negli altri casi il blocco dei licenziamenti ha durata variabile collegata all’effettivo e completo utilizzo, da parte del datore di lavoro, degli ammortizzatori sociali o degli esoneri contributivi messi in campo dal governo per affrontare la crisi economica legata alla pandemia da Covid-19.

Non potranno intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo i datori di lavoro che non abbiano fruito per intero:

  • delle 18 settimane di cassa integrazione straordinaria previste dall’art. 1 del D. L. n. 104/2020 e dalle precedenti norme del Decreto Cura Italia, o, in alternativa
  • dell’esonero –  per un periodo massimo di 4 mesi – dall’obbligo del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del medesimo D.L. n. 104/2020.

Pertanto, fatte salve le eccezioni evidenziate nei precedenti paragrafi, la fine del blocco dei licenziamenti per ragioni economiche sarà diversa per ciascuna impresa. Al più tardi, il datore di lavoro che fruirà per intero del periodo di esonero contributivo sopra indicato, potrà ritornare a licenziare dal 1° gennaio 2021.

Speriamo che l’economia riparta e che non vi siano licenziamenti di massa!

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